Macchine industriali - AUSILTEC progetto impianto elettrico, civile, industriale e nautico; verifica, consulenza e perizia tecnica a Venezia e dintorni

www.AUSILTEC.com
Vai ai contenuti

Macchine industriali

CONSULENZA
Agg. marzo 2024
La rivoluzione industriale ha motorizzato e velocizzato le antiche macchine manuali che, essendo sostanzialmente delle "leve" lente e arrestabili in caso di incidente, poco necessitavano di ripari di sicurezza.
Fin da subito, l'insufficiente segregazione dei sistemi di trasmissione del moto (giunti, ingranaggi, catene, pulegge e cinghie), ha prodotto ferimenti e trascinato gli operatori intrappolandoli sui vestiti.
E' tuttora "insana abitudine" avvicinarsi troppo agli utensili in lavorazione (punte da taglio, lame, cesoie, presse), sono infatti improvvise le proiezioni di parti di utensile (taglienti e mole) e dei pezzi in lavorazione (trucioli, schegge, parti di pezzi); si trascura anche che le macchine possono ribaltarsi se non vengono fissate a terra (es. trapani a colonna).
L'energia elettrica ha anche introdotto il rischio di elettrocuzione, il rischio elettromagnetico, i disturbi alle linee elettriche.
Ecco perché la recente LEGISLAZIONE DI SICUREZZA delle macchine ha antiche radici e non sempre è di immediata interpretazione, sia per l'adeguamento di sicurezza delle macchine esistenti che per la nuova costruzione  (DPR 547, 626, DPR 459/1996, marchio CE, adeguamento, uso interno in sicurezza, conformità al Dlgs 81/2008, norme tecniche CEI, "refitting", "revamping", industria 4.0).
Dato che la macchina "inadeguata" non può essere venduta, che le macchine più attempate non hanno il marchio CE, che pure talune col marchio CE potrebbero non essere adatte all'ambiente di installazione o non essere adeguate ai più recenti parametri stabiliti dal "Testo Unico Sicurezza", cosa bisogna fare per verificarla?

Per dipanare alcuni dubbi, vediamo l'evoluzione legale e normativa:
  • Dal 1930 gli artt. 437 e 451 del codice penale, tuttora in vigore, commisurano pene detentive a chi omette l'installazione di dispositivi destinati a prevenire infortuni sul lavoro, o li manomette, o li rimuove.
  • Nel 1955 il DPR 547 imponeva prescrizioni tecniche ai costruttori: l'installazione di ripari, carter di protezione, poggiapezzi e morse, motori autofrenanti, comparti separati tra meccanici ed elettrici, ecc.
  • Del 1989 è la prima Direttiva Macchine (Direttiva 89/392/CEE pubbl. G.U. 6/6/89) entrata in vigore il 1/1/1993 in periodo transitorio fino al 1/1/1995, infine recepita in Italia il 21 settembre 1996 dal DPR 459/1996 (marcatura CE).
  • Nel 1994 col D.Lgs 626 l'Italia ha recepito le Direttive Comunitarie per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; ai fini dell' "uso interno in sicurezza", il 626 consentiva l'adeguamento delle macchine pericolose ai criteri del DPR547 del 1955, perciò in caso di ricostruzione o “refitting” non serviva marcarle “CE” (per “refitting” si intende che si introducono dispositivi di sicurezza ma la macchina non modifica la destinazione d'uso e non subisce modifiche sostanziali).
Alla fine degli anni '90 le macchine nuove ancora a magazzino ma sprovviste di marchio CE potevano comunque esser vendute solo a seguito di perizia giurata di conformità al DPR 547/1955.
  • Del 1998 è la seconda Direttiva Macchine (98/37/CE fino al 29/12/2009, data di entrata in vigore dell'attuale 2006/42/CE recepita col D.Lgs 17/2010) che ha armonizzato i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS) tra i paesi comunitari.
La Direttiva Macchine si applica alle macchine nuove e impone procedure progettuali e costruttive mirate alla riduzione del rischio d'infortunio, infine obbliga all'apposizione del marchio CE nel momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio.
  • Nel 2008 il Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 conferma le precedenti disposizioni e ne introduce di nuove, per adeguare le macchine nuove ed usate ai più recenti criteri di sicurezza.
  • Del 14 giugno 2023 è il nuovo "Regolamento Macchine" UE 2023/1230 che abroga la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Macchine utensili industriali seppur attempate dimostrano ancora ottima affidabilità e quindi sono gradite e indispensabili in azienda e pure c'è fiorente mercato dell'usato con o senza marchio CE.
Dato che negli ultimi trent'anni si sono avvicendati più regolamenti, per utilizzare o vendere la macchina in esame, si disamina se necessita di aggiornamento e si verifica se corrisponde alle regole al tempo applicabili (leggi e norme CEi, UNI), talvolta infatti si riscontra che non era a norma nemmeno alla costruzione originaria.

Seguono ora le domande e risposte più frequenti, quelle da parte di chi vuole usare o vendere la propria macchina ma prima, a chiarimento, si individuano le MACCHINE come apparecchiature con almeno una parte mobile, le MACCHINE INDUSTRIALI che svolgono un “lavoro” inteso come prodotto tra forza e spostamento (sistemi di trascinamento e sollevamento, lavaggio, controllo, depurazione, trattamento fumi e polveri, ecc.), le MACCHINE UTENSILI INDUSTRIALI che lavorano i materiali (asportazione di materia, sfregamento, deformazione, saldatura, ecc.).

DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI

Si possono immettere nel mercato le macchine usate prive di marchio CE ?
Il DPR 459/1996 non consente l'immissione nel mercato di macchine nuove sprovviste della Dichiarazione di Conformità CE, né consente la cessione tra utilizzatori di una macchina non conforme alla legislazione previgente (il venditore può cedere solo macchine marcate CE o da egli dichiarate sicure (vedi *1).
La cessione non è consentita nemmeno per permuta a fronte di nuovo acquisto, sebbene in questo caso la Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 ha sancito che è il rivenditore non utilizzatore a dover attestare la sicurezza; solo in tal caso, all'atto della permuta il cessionario deve apporre sulla fattura la dicitura che “la macchina non può essere reimmessa sul mercato se non a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza vigenti” specificandone: costruttore, tipo, modello, matricola.
Il rivenditore non utilizzatore, prima della reimmissione sul mercato dovrà redigere la (*1) Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.Lgs. 81/2008  art.72 c.1 dichiarando su propria esclusiva responsabilità che “la macchina è conforme ai requisiti di sicurezza dell'allegato V e successive modifiche e integrazioni e non ha subito modifiche costruttive sostanziali che esulano dalla manutenzione ordinaria o straordinaria”; in particolare bisogna accertare la corrispondenza all'allegato V del DLgs 81/2008 che riconduce al DPR 547/1955 e alle norme CEI in vigore alla data di costruzione.

Come si vede se le macchine sono carenti di sicurezza?
Si esegue il raffronto normativo, comunque per le macchine più datate o vetuste il "panorama" è vario, per esempio difformità palesi sono:
  • coesistenza nello stesso vano tra parti elettriche e parti meccaniche (protezione delle parti elettriche da olio e fluidi);
  • protezioni elettriche carenti (interblocchi elettrici sugli sportelli che segregano cinghie e ingranaggi);
  • impossibilità di fermare prontamente ed agevolmente la macchina (arresto di emergenza, fungo rosso su fondo giallo ed eventualmente freno motore);
  • segregazione di punte e lame da taglio (per la parte d'utensile non destinata al lavoro);
  • mancanza di manuali d'uso e manutenzione, prontuario per l'operatore.

Le macchine antecedenti all'entrata in vigore della Direttiva Macchine (21 settembre 1996) devono riportare il marchio CE?
No, ma per essere utilizzate devono soddisfare i requisiti di sicurezza del D.Lgs. 81/2008 allegato V e non devono aver subito modifiche d'utilizzo e d'impiego rispetto quelle originariamente previste dal costruttore (la “modifica sostanziale” è definita nell'art.3 del nuovo Regolamento Macchine 2021 che andrà a sostituire l'attuale Direttiva Macchine).
Il  D.Lgs. 81/2008 all’articolo 71 comma 5 stabilisce che: Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del DPR 459/1996 per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore”.

Chi applica il marchio CE alle macchine?
Il marchio CE è applicato:
  • dal costruttore della macchina (o parti equiparate) nuova al fine di immetterla nel mercato dei paesi dell'Unione Europea o aventi accordi di mutuo riconoscimento;
  • dall'utilizzatore, quando le macchine, successive all'entrata in vigore della Direttiva Macchine, sono state costruite secondo i criteri di sicurezza (attenzione che, le parti devono essere conformi alle  direttive e norme tecniche in vigore al momento della marcatura CE);
  • dal costruttore di macchine per uso proprio (autocostruzione) il quale deve anch'esso effettuare la valutazione dei rischi, la progettazione secondo le funzioni di sicurezza normative, la redazione del fascicolo tecnico di costruzione con prove strumentali e Dichiarazioni CE, la redazione del manuale di istruzioni della macchina;
  • dal soggetto che effettua modifiche sostanziali a macchine già marcate CE; un esempio è la macchina originariamente costruita per ricevere pezzi automaticamente che diventa pericolosa se impiegata tramite l'inserzione manuale dei pezzi;
  • dal soggetto che assembla macchine in insiemi o linee o isole robotizzate (macchine disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale);
  • dal soggetto che esegue il “revamping” (aggiornamento a industria 4.0), perché gli automatismi potrebbero introdurre nuove funzioni alla macchina; in alcuni casi anche le modifiche al software possono compromettere le considerazioni di sicurezza effettuate dal costruttore.

C'è differenza tra marcatura e certificazione?
La marcatura CE è l'autodichiarazione del costruttore, invece la certificazione CE la effettua un Ente Notificato, esterno al fabbricante, che accerta la conformità all'allegato IV della Direttiva; marcatura e certificazione accompagnano la macchina per tutta la durata e nei trasferimenti di proprietà.

Il marchio CE è garanzia di sicurezza?
Dovrebbe, ad ogni modo il Datore di Lavoro è tenuto a verificare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza più recenti come previsto dal D.Lgs 81/2008 “Testo Unico Sicurezza" e al suo corretto impiego anche nel sito d'installazione, che potrebbe avere atmosfere potenzialmente esplosive e quindi imporrebbe particolari requisiti di sicurezza (antideflagrante ATEX), oppure la macchina potrebbe emettere rumori e vibrazioni ammissibili solo in determinati ambienti, o richiedere protezioni per schermare le radiazioni elettromagnetiche. Oltre alle Dichiarazioni CE, le macchine devono essere sempre corredate del “Manuale d'uso” e  del “Prontuario per l'operatore”.

SERVIZI PERITALI


  • Per macchine usate: disamina e perizia di conformità della macchina alle leggi, direttive e norme applicabili, eventuale progetto di adeguamento al dettato di sicurezza in vigore.

  • Per macchine usate “CE”: disamina dei documenti tecnici per l'aggiornamento di sicurezza dell'equipaggiamento elettrico della macchina.

  • Per macchine usate “non CE”: disamina e ridisegno degli schemi elettrici se mancanti con prescrizioni di sicurezza, individuazione degli interventi per l'adeguamento ai vigenti requisiti di sicurezza (protezioni, finecorsa, stop di emergenza, barriere, avviatori e freni, ecc.), misurazioni elettriche e fonometriche di laboratorio.
  • Per macchine nuove (o autocostruite): progetto elettrico per il "Fascicolo Tecnico" del costruttore ai fini della sicurezza “CE”, redazione "Manuale d'Uso e Manutenzione" e del "Prontuario per l'Operatore" con le specifiche dei rischi connessi all'elettricità.

  • Stima e perizia del valore commerciale.

    Studio Tecnico Perito Industriale Claudio Berti - https://www.ausiltec.com
    VENEZIA - part.IVA 02895760276 - Tutti i diritti riservati
    Torna ai contenuti