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Centrale termica

CONSULENZA
Agg.marzo 2024
La “Centrale Termica” è il locale che contiene l'impianto di produzione del calore la cui potenza termica complessiva è superiore a 35 kW.
  1. Le caldaie murali domestiche solitamente sono inferiori a 35kW (attenzione, che se ci sono più caldaie installate nello stesso "compartimento antincendio" allora si sommano le potenze unitarie installate).
  2. Oltre i 35kW la centrale termica deve soddisfare particolari accorgimenti antincendio e il locale è soggetto alla normativa specifica del CEI; il progetto dell'impianto elettrico dev'essere firmato dal professionista specializzato, iscritto all'albo professionale.
  3. Oltre i 116 kW installati (100.000 kcal/h), l'attività e compresa nel DM 151/2011 alla voce 74, deve ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ed è soggetta alle visite di controllo dei Vigili del Fuoco.
Tra gli impianti per la produzione di calore vi sono le "centrali termiche", i "forni artigiani" per la cottura del pane, sono analoghe anche le "fornaci di fusione" artigiana per esempio del vetro artistico di Murano.

Rischio di incendio o Rischio di Esplosione?
La centrale termica alimentata a gasolio si considera a "Maggior Rischio di Incendio" (rientra tra i "Luoghi M.A.R.C.I.").
La centrale termica alimentata a gas naturale, è soggetta alla valutazione del "Rischio di esplosione" come previsto dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza); il rischio si determina secondo la data di costruzione (Direttiva 90/936/CE – DPR n.661 nov.96), la pressione di esercizio del bruciatore (es. da 0,02 bar fino a 0,5 bar), il tipo di apparecchi a gas (conformi al DPR 661/96 e/o promiscui), dall'impianto di adduzione del gas e dal comando di emergenza, dall'efficace ventilazione del locale; la perizia individua il tipo di rischio, anche applicando le norme vigenti alla data della realizzazione; per esempio, se la somma della potenza dei focolari è superiore a 116kW ma il locale ha già ottenuto il CPI, allora si esclude il Rischio di Esplosione e si considera che la centrale termica a gas sia a Maggior Rischio di Incendio.

Come dev'essere l'impianto elettrico?
  • Per la centrale termica a Maggior Rischio di incendio, l'impianto elettrico ammette l'impiego di componenti che riportano i gradi di protezione IP (international protection), normalmente idonei alla protezione da sola polvere e acqua.
  • Per la centrale termica a gas (se priva di CPI, o con l'impianto gas non a norma, o con poca ventilazione, o con i locali non idonei alla normativa antincendio), l'impianto elettrico deve garantire il grado di protezione EX di tipo “antideflagrante” (i componenti sono protetti contro l'intrusione di gas, sono anche più corposi, talvolta hanno delle valvole di sfogo contro la propria esplosione verso colui che li aziona): di grado meno restrittivo "N" quando il rischio è ridotto (per esempio se il locale è ben ventilato ed ha con rampe gas e impianti sicuri), oppure a protezione maggiorata "D", quando non si riesce a ridurre la pericolosità del locale.
Alcuni riferimenti legali e normativi per le centrali termiche
  • DM 08 novembre 2019 R
    egola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi (ex
    DM 12/4/96)
  • Guida CEI 31-35 IIa ed. variante V2 (fino al 30 marzo 2007) e IIIa ed.
  • Guida CEI 31-35/A (01-07-2007) Esempio GF-3  tab. GF-3.5.1
  • D.Lgs 233/03 (attuazione della direttiva ATEX 1999/92/CE).
  • Norma CEI 64-8/7. sezione 751
  • Norma CEI 64-8/5 art.528.2 (vicinanza tra condutture elettriche e altre condutture)
  • Direttiva 90/936/CE (DPR 661/96).
  • Norma CEI EN 60079-10
SERVIZI PERITALI

  • Verifica dell'impianto elettrico al servizio della centrale termica
  • Progetto a nuovo dell'impianto elettrico o progetto di adeguamento
  • Assistenza per la certificazione ai fini della Prevenzione Incendi
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