Se siete giunti a questa pagina probabilmente non trovate più la Dichiarazione di Conformità e la Vostra domanda è: "si può fare qualcosa"?
Vi aiuta il DM 37/2008 che all'art.7 c.6 riporta "Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una Dichiarazione di Rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione"
Con la DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DI.RI.) introdotta nel 2008, si volevano sanare le precarietà del periodo iniziale della Legge n.46/1990 tipiche di lavori di adeguamento massivi, per esempio quelli svolti per le pubbliche amministrazioni o per i grandi condomini ed anche per coloro che, nel periodo transitorio, non erano riusciti a ottenere i documenti regolamentari o li avevano trascurati e dispersi.
Trattandosi di impianti elettrici costruiti prima di gennaio 2008, il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza probabilmente richiederà qualche approfondimento, forse anche la manutenzione dell'impianto o l'aggiornamento degli schemi.
*** Per le attività produttive e di prestazione di servizi è attivo lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP (SUE per Unico Edilizia), l'installatore o il professionista devono trascrivere la Dichiarazione di Rispondenza telematica accedendo, per esempio confirma digitale CNS, al sito www.impresainungiorno.gov.it ; dalportale nazionale, le dichiarazioni vengono inviate agli archivi del Comune e alla Camera di Commercio; le Di.Ri. arricchiscono il "fascicolo d'impresa" e sono consultabili dai preposti ai controlli, dai proprietari edagli installatori (la ricevuta delle pratiche si scarica dal sitoimpresa.italia.it di InfoCamere).
DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI
Chi può fare la Dichiarazione di Rispondenza?"...il professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, peralmeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce ladichiarazione, sotto personale responsabilità [...]"
Un installatore può fare la Dichiarazione di Rispondenza? Si, ma solo per "...gli impianti non ricadentinel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggettoche ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione..."
Cosa si allega alla Dichiarazione di Rispondenza?Il Decreto cita "...in esito asopralluogo ed accertamenti...",
a tutela del proprietario dell'impianto e del sottoscrittore della Di.Ri. conviene allegare:
le fotografie di presa visione della sicurezza in essere,
gli esiti delle misure effettuate che dimostrano il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e protezione,
ancor meglio se si allegano anche documenti precedenti (fatture, esiti di misure e manutenzioni effettuate);
ultimi, ma non meno importanti sono la planimetria, con la disposizione dei componenti e delle scatole delle condutture principali,
nonché lo schema elettrico dei quadri di distribuzione.
Se fatta con dovizia d'accertamento, la ricostruzione documentale è, per così dire, un lavoro "al contrario" che spesso si rivela più laborioso del progetto iniziale.