La DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' dell'impianto elettrico dell'edificio è la più nota, ma anche a corredo dimacchine eapparecchi elettricic'è un "foglietto" che dichiara la conformità alla sicurezza e riporta ilmarchio europeo CE.
Per l'EDIFICIO, il DM n.37 del 2008 impone il rilascio della Dichiarazione di Conformità e il progetto è un allegato obbligatorio (art. 5c.1)
Il Progetto elettrico serve anche per i permessi a costruire di cui al DPR n.380 del 2001; non è solo un obbligo, l'immobile con i documenti tecnici vale di più e consente manutenzioni successive più agevoli.
Per l'acquisto di immobili, il D.L.vo n.122/2005 art.6 lett.C, salvaguardia i diritti patrimoniali: GIA' COL PRELIMINARE, l'acquirente ha diritto di ricevere il progetto e le varianti dal costruttore o dal venditore.
Al termine dei lavori il costruttore,dopo aver aseguito le misure e i test di funzionamento e prima della messa in funzione, consegna al committente la documentazione legale, cioè:
la Dichiarazione di Conformità DI.CO. alla Regola dell'Arte (il modello cartaceo, recentemente è stato sostituito dal deposito telematico, che genera un foglio di riscontro).
il Progetto (come descritto, dev'essere già disponibile fin da prima dell'inizio dei lavori ed eventualmente integrato con le varianti intervenuite in corso d'opera),
gli allegati (l'iscrizione alla CCIAA, le Istruzioni d'uso e manutenzione, i Certificati dei componenti d'impianto, le misure effettuate).
Così l'installatore dichiara che l'impianto è sicuro e affidabile, proprio come previsto dal DM 37/2008.
La DI.CO. era già imposta dalla Legge n.46 del 1990 e dal suo Decreto attuativo, il DPR n.447 del 1991; il successivo DM37/08 ha abrogato la Legge 46/90 ma ha confermato la validità della precedente regola.
*** Per le attività produttive e di prestazione di servizi è attivo lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP (SUE è per i privati), l'installatore deve trascrivere la Dichiarazione di Conformità telematicaaccedendo, per esempio confirma digitale CNS, al sito www.impresainungiorno.gov.it ; dal portale nazionale, le dichiarazioni vengono inviate agli archivi del Comune e alla Camera di Commercio; le Di.Co. arricchiscono il "fascicolo d'impresa" e sono consultabili dai preposti ai controlli, dai proprietari edagli installatori (la ricevuta delle pratiche si scarica dal sitoimpresa.italia.it di InfoCamere).
DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI
Chi deve fare la Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM n.37/2008?La DI.CO. può esser rilasciata solo dall'installatore, il "responsabile tecnico" che ha costruito fisicamente l'impianto (non da terzi).
La Dichiarazione di Rispondenza sostituisce la Dichiarazione di Conformità persa? Sì, il DM n.37/2008 ammette la "Dichiarazione di Rispondenza" ma l'impianto dev'essere antecedente al 22 gennaio 2008; se è successivo non è stata prevista nemmeno una "sanatoria".
Cosa si allega alla Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM n.37/2008? Devono esserci almeno gli allegati obbligatori, riportati nell'elenco del modello approvato dal decreto stesso; eventualmente gli allegati facoltativi.
Il DM 37/2008 vuole SEMPRE IL PROGETTO, firmato dal professionista quando la potenza contrattuale dell'impianto è superiore a 6kW o se la superficie è oltre i 200 mq ed anche per tutti gli ambienti a norma specifica CEI (maggior rischio incendio es. caldaia, esplosione ATEX, rischio affollamento, ecc.). Prima del DM 37, con la Legge 46/90, l'obbligo di progetto vigeva per: le abitazioni con superficie superiore a 400mq; le utenze condominiali con potenza superiore a 6kW; le attività con superficie maggiore di 200mq; i casi specifici del CEI.
Quali sono i termini per la Dichiarazione di Conformità? "L'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'art.5 del DPR 380/2001, del comune ove ha sede l'impianto, la Di.Co. e il progetto redatto ai sensi dell'art.5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti."
La Dichiarazione di Conformità scade?No, è sempre valida, ma implica delle responsabilità anche per il proprietario, l'art.8 del DM37/08 spiega: "Il proprietario dell'impianto deve adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature installate".
L'impianto elettrico all'aperto deve avere la Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008? Dipende, se l'impianto è alimentato da un contatore al servizio dell'edificio allora SI, altrimenti NO. Per esempio gli impianti di cantiere con punto di consegna all'aperto non sono soggetti al DM 37/2008; in tal caso se necessita la Dichiarazione di Conformità essa dovrà essere conforme solo alla Regola dell'Arte ma non al DM 37/2008.
Cos'è la Regola dell'Arte?Erano le "buone" abitudini tecniche, non codificate, ante Legge 186/1968, che ha riconosciuto le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) conformi alla regola dell'arte. Le regole internazionali EN UNI e/o di altri stati comunitari sono altrettanto riconosciute ma, se applicate, vanno citate nella Di.CO. Se invece si applicano altre regole non codificate, magari per prototipi, esse devono essere dimostrate valide ai fini della regola dell'arte, ma attenzione che l' "onere della prova" è di chi le applica.
Si può fare la Dichiarazione di Conformità di un apparecchio elettrico? La DI.CO. delle apparecchiature elettriche deve fare riferimento alla Direttiva Bassa Tensione e al marchio CE.
Il quadro elettrico dell'impianto, deve avere la Dichiarazione di Conformità (DI.CO.)? SI, ma è la DI.CO stabilita dalla Direttiva Bassa Tensione, ci dev'essere anche la targa identificativa e il marchio CE. Attenzione per gli impianti negli edifici, la Di.CO dell'impianto redatta ai sensi del DM 37/2008 dovrà anche riportare gli estremi della dichiarazione CE del quadro elettrico.
Si può chiedere la Dichiarazione di Conformità per un'imbarcazione? Solo se l'imbarcazione è per diporto ma la DI.CO dev'essere pertinente alla Legge applicabile per il marchio CE specifico (in tal caso non si applica la Legge 46/1990 o il DM 37/2008).